Si realizzerebbe conseguentemente un capovolgimento della precetto nato da cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti anche se quando manchi sia dubbia o contraddittoria la prova positiva del l’integrità dell’incolpato. Rifugiarsi nel difetto nato da dolo per giustificare un’assoluzione, se no https://www.avvocatopenalistanapoli.com/sottrazione-internazionale-minori-norimberga.html